Art. 2.

      1. Chiunque possiede o detiene armi di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danni verso terzi, definita secondo i massimali e i periodi di durata stabiliti con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. La presente legge non si applica alle armi in dotazione alle Forze armate, di polizia e di pubblica sicurezza.
      3. I detentori o i possessori che intendono dismettere le armi di cui al comma 1, già in loro possesso, sono tenuti a presentare apposita richiesta alle autorità competenti per territorio.